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TRIBUNALE DI MASSA
SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI
14 aprile 2020
Ai Signori Custodi e Professionisti delegati
Alle società gestori delle vendite telematiche: - EDICOM SRL-
Agli ordini professionali:
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara
Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa-Carrara
Ordine degli ingegneri di Massa-Carrara
Ordine degli architetti di Massa-Carrara
Collegio dei geometri di Massa-Carrrara

Il Giudice delle esecuzioni

ad integrazione delle istruzioni già diramate con provvedimento del 10/03/2020 e provvedimento del 19/03/2020;
visto il D.L. n. 23 dell'8/04/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94/2020, che ha disposto la proroga della sospensione dei termini fino all'Il/05/2020 e il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva all'Il/05/2020; 

così dispone

A) sono revocati tutti gli esperirnenti d'asta fissati fino al 30.06.2020;

B) sono rinviate d'ufficio a cura del professionista delegato le udienze di approvazione del riparto fissate fino all'Il.05.2020.

Dopo il periodo di sospensione fissato fino all'Il/05/2020 le udienze di approvazione del riparto, ai sensi dell'art. 83 lett. h del DL n. 18/2020 saranno svolte mediante lo scambio telematico di note scritte, a tale fine il professionista delegato: comunicherà il progetto di distribuzione a mezzo pec a tutti i creditori e al difensore del debitore (qualora vi sia) avvisandoli che eventuali contestazioni o osservazioni dovranno essere a lui trasmesse a mezzo pec entro una data da egli indicata e comunque successiva di almeno 10 giorni, avvisandoli inoltre che la mancata contestazione importerà ai sensi dell'art. 597 c.p.c. l'approvazione del progetto; effettuerà la notifica in cancelleria al debitore non costituito (ai sensi dell'art. 492 c. 2 c.p.c.) del progetto di distribuzione, avvisandolo che eventuali contestazioni dovranno essere proposte entro la medesima data e ciò mediante comunicazione scritta inviata anche a mezzo pec o e.mail e indirizzata ad esso; qualora il debitore abbia effettuato la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario (ma non sia assistito da un difensore), letto l'art. 151 c.p.c.,  la notifica, se la parte esecutata è munita di indirizzo pec, è autorizzata con tale modalità da eseguirsi direttamente da parte del delegato, qualora non sia percorribile tale soluzione, si raccomanda al delegato, ogniqualvolta conservi un contatto con la parte esecutata, di fornirle comunicazione del progetto e delle modalità di approvazione con ogni mezzo che consenta in concreto l'informazione (ad es. via telefono o via mail), procurando di ottenerne una conferma per iscritto (es. copia della dichiarazione di ricezione trasmessa via mail), il delegato avrà cura di depositare nel fascicolo telematico la prova della comunicazione inviata e della dichiarazione di conferma ricevuta; il delegato rimetterà quindi gli atti al Giudice dell'esecuzione ai fini della dichiarazione di esecutività del piano di riparto. Qualora insorgano contestazioni il delegato non approverà il piano e rimetterà gli atti al Giudice dell'esecuzione.
Il Giudice dell'esecuzione si riserva di rivedere le suddette indicazioni operative, all'esito dell'approvazione delle Linee Guida Generali da parte del Capo dell'Ufficio.

I punti C), D), E), F) del provvedimento del 10/03/2020 sono conferrnati.

In particolare con riferirnento al punto E) si precisa che i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Pertanto, non è necessario presentare istanza di proroga, stante il suddetto differimento  dell'udienza ex art. 569 c.p.c. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.
	
G) Attività di liberazione
La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione. Pertanto:
sono sospese tutte le attività di liberazione — anche in corso — sino alla data del 30/06/2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art.103, 6 0 co., d.l. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni di seguito elencate: i) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); ii) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In tali casi il delegato dovrà previamente ségnalare l'urgenza a al Giudice dell'esecuzione utilizzando l'apposito avviso previsto nel redattore (campanella) ;
per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, anche prima del 30/06/2020 il custode invierà giudice dell'esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonchè altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà
sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari

Decreti di trasferirnento ex art. 586 c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione continuerà ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l'allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.
La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.
Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati limitando al massimo l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

Infine si precisa che in applicazione del D.L. n. 23 dell'8/04/2020 che ha disposto la proroga della sospensione dei termini fino all'Il/05/2020 e il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva all'i 1/05/2020 tutti i termini processuali devono intendersi sospesi sino alla data supra indicata e dunque anche il termine di cui all'art. 495 c. 5 c.p.c. e del versamento del saldo prezzo.

Il presente provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure pendenti innanzi al Tribunale di Massa è sarà allegato in copia alla prossima relazione periodica del custode e del professionista delegato.
1) IL PROVVEDIMENTO DEL 10 MARZO 2020 DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI MASSA:



TRIBUNALE DI MASSA ESECUZIONI IMMOBILIARI


Massa, 10 marzo 2020
Ai Signori Custodi e Professionisti delegati Alle societa gestori delle vendite telematiche:
- EDICOM SRL-


Agli ordini professionali:
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa-
Carrara Ordine degli ingegneri di Massa-Carrara Ordine degli architetti di Massa-Carrara Collegio dei geometri di Massa-Carrrara

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione  della  diffusione  del COVID 19 neI settore delle esecuzioni immobiliari

Il Giudice delle esecuzioni:

letto il D.L. n. 11/2020 (misure straordinarie ed  urgenti  per  contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attivita giudiziaria) pubblicato stilla G.U. Serie generale n° 60 del 08.03.2020 ed entrato in vigore in part data;

ritenuto che l’indicazione di rinvio delle udienze di cut al richiamato decreto legge debba riguardare anche le gare di vendita e le udienze di approvazione dei piani di riparto demandate al professionista delegato;

considerato che per assicurare i1 contenimento del contagio appare necessario limitare anche alcune attivita dei custodi e dei professionisti delegati;

-ritenuto che le predette restrizioni alle attivita degli ausiliari  del  giudice comportino i1 rischio di vendite non proficiie, con possibili effetti negativi sul1'ordinario andamento del settore delle vendite giudiziarie immobiliari;
sulla scorta di quanto gia disposto, tra gli altri, dal Tribunale di Roma e da1 Tribunale di Milano;

COSI DISPONE

A) sono  revocati  tutti  gli  esperimenti   d’asta   fissati   tra il 10 marzo ed il 3 aprile 2020  (data  di  cessazione dell’emergenza sanitaria secondo i1 DPCM  8  marzo  2020  art. 5): i professionisti delegati e custodi, per quanto di rispettiva eompetenza, sono tenuti  ad  inviare  il  presente  provvedimento, ai gestori delle vendita, ai tint della pubblicazione sui siti di pubblicita indicati nel1'ordinanza, e su1 PVP, per quest'ultimo come evento  "avviso  di  rettifica”  speeificando  nella motivazione  ”vendita  revocata  dal  GE”;  (con  esclusione dunque delle pubblicita su quotidiani o periodici per ragioni di tempestivita); i professionisti delegati, il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, sono autorizzati  a  redigere verbale a1 solo fine di dare  esecuzione  al  presente provvedimento  di  revoca  con  la  restituzione  delle   cauzioni agli offerenti;

B) sono rinviate d’ufficio a cura del professionista delegato le udienze di approvazione del riparto fissate lino aI 22 marzo 2020;

C) sono revocati gli avvisi di vendita non  ancora pubblicati. In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto ne1l’ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione e sospesa sino a nuovo ordine;

D) e sospeso iI termine concesso nella ordinanza di delega per il deposito degli avvisi di vendita. In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi e sospeso sino a nuovo ordine;
E) sono sospesi gli accessi degli ausiliari, compresi gli esperti stimatori presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine. La custodi a non e sospesa ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessita di accesso st imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE;

F) sono sospese  ie attivita  di visita  degli  immobili staggiti sino a nuovo ordine.

G) e sospesa sino a nuovo ordine 1’attuazione degli ordini di liberazione per gIi immobili non aggiudicati e per gli immobili aggiudicati sino aI 3.04.2020, data prevista di cessazione dell’emergenza sanitari secondo il DPCM 8 marzo 2020 art. 5:

Inline il DL n. 11/2020, pubblicato in G.U. l’8 marzo 2020 e vigente da tale data, per quel che qui rileva, sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, ferme le eccezioni espressamente indicate, sino a tutto iI 22 marzo 2020, con la conseguenza che, in applicazione della normativa entrata in vigore:

- tutti i termini  processuali - tra  i quali, per interpretazione uniforme dei Tribuoali di merito, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi sino alla data supra indicata;

Le sospensioni disposte con il presente provvedimento sono provvisorie e passibili di variazione a1 mutare delle condizioni. II presente provvedimento deve intenderei emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari pendenti avanti al Tribunale di Massa e sara allegato in copia alla prossima relazione periodica dal custode o dal professionista delegato.
Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombenti loro assegnati.

Il Giudice dell'esecuzione 
Alice Serra




2) PROVVEDIMENTO DEL 12 MARZO 2020 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MASSA IN RELAZIONE ALLE VENDITE DELEGATE NEI PROCEDIMENTI CIVILI:



Depositato in Cancelleria il
	
TRIBUNALE  DI MASSA
"IL GIUDICE, visto il Decreto Legge n. 11/020;

preso atto della generale sospensione dei termini processuali di cui all’ art. 1 co.2 D.L. cit.;
ritenuto che la norma deve necessariamente applicarsi anChe alle attivitâ delegate dali’ A.G. e nello specifico a quelle di cui agli artt. 591 bis e segg. c.p.c. anche nel contesto dei procedimenti di cui all’ art. 600 c.p.c.;
che per Ie medesime attivitâ relative ai procedimenti per espropriazione forzata immobiliare ha giâ disposto il G.E. di questo Tribunale con proprio decreto in data 10.3.020;
che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con Ie vendite ordinate ex artt.788 e 600 co.2 c.p.c.

P. Q. M.
Revoca Ie vendite giâ fissate fino at 3.4.020 e sospende i termini e tutte ie attivitâ delegate di quelle giâ ordinate fino a nuova disposizione con Ie modalitâ di cui at decreto 10.3.020 del G.E. di questo Tribunale
Si comunichi.

Massa, 12.3.020

p. il presidente
                                          *** *** ***
         
                        1) PROVVEDIMENTO IN TEMA DI PROCEDIMENTI CIVILI

TRIBUNALE DI MASSA

IL PRESIDENTE,
 
visti i Decreti Legge n. 11 e 23/020; preso atto della generale sospensione dei termini processuali ivi stabilita;
ritenuto che la norma deve necessariamente applicarsi anche alle attività delegate dall' A.G. e nello specifico a quelle di cui agli artt. 591 bis e segg. c.p.c. anche nel contesto dei procedimenti di cui all' art. 600 c.p.c., come del resto già ritenuto nei propri decreti in data 12 e 23.3.020;
che per le medesime attività relative ai procedimenti per espropriazione forzata immobiliare ha già disposto da ultimo il G.E. di questo Tribunale con proprio decreto in data 15.4.020;
che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con le vendite ordinate ex artt. 788 e 600 co.2 c.p.c. limitatamente alle attività di vendita e deposito del ricavato

Revoca le vendite già fissate fino al 30.6.020 e sospende i termini e tutte le attività delegate di quelle già ordinate, ivi comprese quelle di ripartizione del ricavato, fino a nuova disposizione con le modalità di cui al decreto 15.4.020 del G.E. di questo Tribunale, riservando ai giudici titolari dei singoli procedimenti la nuova fissazione e la disciplina di trattazione delle udienze per l' ulteriore corso e per i provvedimenti di cui all' art. 789 c.p.c., ove le date già fissate nelle ordinanze di cui all' art. 788 c.p.c. si rivelino incompatibili con le disposizioni di cui sopra, e salve le ulteriori disposizioni in ordine alla celebrazione delle udienze civili dopo l' 11.5.020
Si comunichi.

Massa, 16.4.020

                                      *** *** ***

                  2) PROVVEDIMENTO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI

TRIBUNALE ORDINARIO Dl MASSA
SEZIONE CIVILE
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali
Al Presidente dell'Ordine Avvocati di Massa Carrara
Al Presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara
A tuttii rofessionjsti incaricati della estionedi rocedure asse nate allo scrivente G.D

Il giudice delegato,

visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020;
preso atto della generale sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 comma 1 del D.L. cit.,
visto il successivo D.L. 8 Aprile 2020, n. 23 che all'art. 36 proroga all'Il Maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 commi 1 e 3 del DL 18/2020; sentito il Presidente del Tribunale;
preso atto che il G.E ha disposto analoga proroga con riferimento alle vendite giudiziarie nell'ambito delle esecuzioni forzate singolari;
ritenuto che il proprio provvedimento in data 30.03.2020 debba pertanto essere prorogato in ossequio alla normativa emergenziale sopra citata;
ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza, riportare alla lettera il contenuto del provvedimento che viene qui prorogato;

ritenuto che la norma debba necessariamente applicarsi anche alle attività delegate dall'A.G. e nello specifico:
- a quelle previste dagli attt. 105 ss. L.F. (anche nel caso in cui le operazioni di vendita siano regolate in conformità alla disciplina dettata dal Codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata); 
-a quelle previste dalla Legge fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267) per tutte le tipologie di procedure concorsuali nella stessa contemplate;
a quelle previste da altre leggi speciali in relazione a qualsivoglia tipologia di procedura concorsuale;
a quelle previste dalla legge n. 3/2012;

ritenuto che la suddetta sospensione abbia ad oggetto non solo le operazioni di vendita strettamente intese ma anche le attività prodromiche alle vendite;
visto il provvedimento depositato in data 23.03.2020 dal Presidente del Tribunale che ha disposto analogamente in  e nello specifico a quelle di cui agli attt 532 e 591 bis e segg. C.P.C. anche nel contesto dei procedimenti di cui all'art. 600 cpc";
ritenuto che tale provvedimento, nella pane in cui si riferisce, con locuzione omnicomprensiva, alle "attività delegate dall'AG," includa nel proprio ambito anche le operazioni di vendita e le attività prodromiche alle stesse, delegate dal G.D. nelle procedure assegnate allo stesso;

ritenuto in ogni caso opportuno specificare che il suddetto provvedimento si estende a tutte le procedure di qualsivoglia natura assegnate allo scrivente G. D,
ritenuto che, laddove il professionista direttamente ìncaricato dal G.D. della qestione della procedura concorsuale abbia sub-delegato le operazioni di vendita ad altro professionista, la responsabilità della procedura permanqa in capo al primo che ha l'onere di immediata comunicazione del presente provvedimento al professionista da lui sub-deleaato";

p.q.m.

revoca le vendite già fissate fino al giorno 11.05.2020 ggm.p.r.e.sg;
dichiara sospesi, fino a nuova disposizione, i termini e tutte le attività delegate tra quelle già ordinate.
Il professionista direttamente incaricato dal G.D. della gestione della procedura concorsuale il uale abbia sub-dele ato le o erazioni di vendita ad altro rofessionista comunicherà immediatamente il presente provvedimento al professionista da lui sub-delegato. vigilando sulla attuazione dello stesso.
Il presente provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure assegnate allo scrivente G.D. e, in occasione della prossima relazione o istanza, sarà inserito nel fascicolo telematico a cura del professionista incaricato della singola procedura il quale riferirà per iscritto anche sulla attuazione di tale provvedimento.
Si comunichi

Massa, 15.04.2020

Il 29 novembre presso la sala convegni dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara si svolgerà un interessante convegno destinato a chi intende formarsi o aggiornarsi sul ruolo importante che svolge il Perito tecnico nell'esecuzione immobiliare come ausiliario del Giudice.

Organizzato da ADEC Massa Carrara, in collaborazione e con il patrocinio degli ordini provinciali degli Avvocati, Ingegneri, Architetti e Collegio Geometri, il corso inizierà nella prima mattinata e affronterà tutti gli aspetti giuridici di cui deve tener conto una perizia tecnica al fine di porre o meno in vendita il bene pignorato.

Si avranno relazioni di esperti del settore immobiliare come l'Avv. Schepis, delegato alla vendita per il Tribunale di Roma; il Notaio Barbara Pieri di Firenze, e il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Massa Dott.ssa Elisa Pinna.

 

Il 10 e 11 maggio sono continuate le occasioni di approfondimento al Corso di Formazione organizzato da A. D. e C. Massa Carrara alla Sala Convegni dell'Autorità Portuale.

Dopo i saluti dell' Avv. Salvatore Gioè, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara che ha portato i saluti del Consiglio forense locale, venerdì 10 maggio il Dott. Giovanni Fanticini - Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione - ha tenuto una lectio magistralis sulla figura del Custode Giudiziario ed in particolare sulla novella normativa intervenuta ad inizio anno con cui il legislatore ha sostituito l'art. 560 c.p.c. relativo all'ordine di liberazione dell'immobile nell'espropriazione forzata.

L'occasione, una delle prime in cui si è affrontato tale argomento, è stata un momento di confronto e dibattito che ha visto come protagonista un Magistrato che è considerato il massimo esperto in materia.

Intervenuto a metà mattinata anche l'On. Cosimo Maria Ferri che ha portato la propria testimonianza in ordine alle riforme che ha vissuto personalmente nel suo ruolo di Sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha spiegato la ratio di tali riforme e quindi l'importanza di un processo esecutivo efficiente per il sistema economico.  

Sabato 11 maggio è stata la volta del Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione Dott. Alberto Cardino, il quale ha relazionato su due temi rilevanti in ambito di esecuzione immobiliare: l'espropriazione forzata dei beni indivisi e quindi la divisione endoesecutiva, nonchè le influenze sulle procedure esecutive dei sequestri e delle confische penali.

Prossimo ed ultimo incontro vedrà tra i relatori la Dott.ssa Sabrina Passafiume G.E. del Tribunale di Busto Arsizio, il Consigliere di Cassazione Dott. Franco De Stefano e l'Avv. Matteo Tassi.

 

Il Corso sull'esecuzione immobiliare organizzato dall'Associazione Delegati e Custodi di Massa Carrara ha debuttato presso la Sala Convegni dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara venerdì 3 maggio 2019.

Dopo i saluti del Presidente del Tribunale Dott. Paolo Puzone e del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Dott. Emanuele Giorgi, è stata la Dott.ssa Elisa Pinna  - Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Massa - ad inaugurare il ciclo di relazioni sul ruolo fondamentale svolto dalla figura del delegato alla vendita e custode giudiziario nelle procedure esecutive immobiliari.

Nel pomeriggio è stata la volta del G.E. del Tribunale di Livorno Dott. Fabrizio Nicoletti.

Prossimo appuntamento per venerdì 10 maggio con l'intervento del dott. Giovanni Fanticini, Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione e sabato 11 maggio con la relazione del Dott. Alberto Cardino, Sost. Proc. presso la Procura Generale della Corte di Cassazione.

 

Corso di formazione giuridica

"Il Custode giudiziario e il delegato alla vendita nell'esecuzione immobiliare"

3-10-11 maggio / 21 giugno 2019

Ore 9,30 Registrazione partecipanti

Sala Convegni Autorità Portuale

Via C. Colombo 6 – Marina di Carrara - Carrara (MS)

Saluti:

Dott. Paolo Puzone – Presidente Tribunale di Massa

Avv. Salvatore Gioè – Presidente Ordine Avvocati di Massa Carrara

Avv. Roberta Catapiani – Presidente A.D.e C. Massa Carrara

Dott. Emanuele Giorgi – Presidente ODCEC Massa Carrara

On. Cosimo M. Ferri – Deputato, già Sottosegretario alla Giustizia

Interverranno in qualità di relatori:

Elisa Pinna, Fabrizio Nicoletti, Giovanni Fanticini, AlbertoCardino

Sabrina Passafiume, Franco De Stefano, Matteo Tassi

Sede e contatti

Via Traversa 20/C Montignoso (MS)

0585 811547

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