*** *** ***
1) PROVVEDIMENTO IN TEMA DI PROCEDIMENTI CIVILI
TRIBUNALE DI MASSA
IL PRESIDENTE,
visti i Decreti Legge n. 11 e 23/020; preso atto della generale sospensione dei termini processuali ivi stabilita;
ritenuto che la norma deve necessariamente applicarsi anche alle attività delegate dall' A.G. e nello specifico a quelle di cui agli artt. 591 bis e segg. c.p.c. anche nel contesto dei procedimenti di cui all' art. 600 c.p.c., come del resto già ritenuto nei propri decreti in data 12 e 23.3.020;
che per le medesime attività relative ai procedimenti per espropriazione forzata immobiliare ha già disposto da ultimo il G.E. di questo Tribunale con proprio decreto in data 15.4.020;
che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con le vendite ordinate ex artt. 788 e 600 co.2 c.p.c. limitatamente alle attività di vendita e deposito del ricavato
Revoca le vendite già fissate fino al 30.6.020 e sospende i termini e tutte le attività delegate di quelle già ordinate, ivi comprese quelle di ripartizione del ricavato, fino a nuova disposizione con le modalità di cui al decreto 15.4.020 del G.E. di questo Tribunale, riservando ai giudici titolari dei singoli procedimenti la nuova fissazione e la disciplina di trattazione delle udienze per l' ulteriore corso e per i provvedimenti di cui all' art. 789 c.p.c., ove le date già fissate nelle ordinanze di cui all' art. 788 c.p.c. si rivelino incompatibili con le disposizioni di cui sopra, e salve le ulteriori disposizioni in ordine alla celebrazione delle udienze civili dopo l' 11.5.020
Si comunichi.
Massa, 16.4.020
*** *** ***
2) PROVVEDIMENTO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI
TRIBUNALE ORDINARIO Dl MASSA
SEZIONE CIVILE
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali
Al Presidente dell'Ordine Avvocati di Massa Carrara
Al Presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara
A tuttii rofessionjsti incaricati della estionedi rocedure asse nate allo scrivente G.D
Il giudice delegato,
visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020;
preso atto della generale sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 comma 1 del D.L. cit.,
visto il successivo D.L. 8 Aprile 2020, n. 23 che all'art. 36 proroga all'Il Maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83 commi 1 e 3 del DL 18/2020; sentito il Presidente del Tribunale;
preso atto che il G.E ha disposto analoga proroga con riferimento alle vendite giudiziarie nell'ambito delle esecuzioni forzate singolari;
ritenuto che il proprio provvedimento in data 30.03.2020 debba pertanto essere prorogato in ossequio alla normativa emergenziale sopra citata;
ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza, riportare alla lettera il contenuto del provvedimento che viene qui prorogato;
ritenuto che la norma debba necessariamente applicarsi anche alle attività delegate dall'A.G. e nello specifico:
- a quelle previste dagli attt. 105 ss. L.F. (anche nel caso in cui le operazioni di vendita siano regolate in conformità alla disciplina dettata dal Codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata);
-a quelle previste dalla Legge fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267) per tutte le tipologie di procedure concorsuali nella stessa contemplate;
a quelle previste da altre leggi speciali in relazione a qualsivoglia tipologia di procedura concorsuale;
a quelle previste dalla legge n. 3/2012;
ritenuto che la suddetta sospensione abbia ad oggetto non solo le operazioni di vendita strettamente intese ma anche le attività prodromiche alle vendite;
visto il provvedimento depositato in data 23.03.2020 dal Presidente del Tribunale che ha disposto analogamente in e nello specifico a quelle di cui agli attt 532 e 591 bis e segg. C.P.C. anche nel contesto dei procedimenti di cui all'art. 600 cpc";
ritenuto che tale provvedimento, nella pane in cui si riferisce, con locuzione omnicomprensiva, alle "attività delegate dall'AG," includa nel proprio ambito anche le operazioni di vendita e le attività prodromiche alle stesse, delegate dal G.D. nelle procedure assegnate allo stesso;
ritenuto in ogni caso opportuno specificare che il suddetto provvedimento si estende a tutte le procedure di qualsivoglia natura assegnate allo scrivente G. D,
ritenuto che, laddove il professionista direttamente ìncaricato dal G.D. della qestione della procedura concorsuale abbia sub-delegato le operazioni di vendita ad altro professionista, la responsabilità della procedura permanqa in capo al primo che ha l'onere di immediata comunicazione del presente provvedimento al professionista da lui sub-deleaato";
p.q.m.
revoca le vendite già fissate fino al giorno 11.05.2020 ggm.p.r.e.sg;
dichiara sospesi, fino a nuova disposizione, i termini e tutte le attività delegate tra quelle già ordinate.
Il professionista direttamente incaricato dal G.D. della gestione della procedura concorsuale il uale abbia sub-dele ato le o erazioni di vendita ad altro rofessionista comunicherà immediatamente il presente provvedimento al professionista da lui sub-delegato. vigilando sulla attuazione dello stesso.
Il presente provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure assegnate allo scrivente G.D. e, in occasione della prossima relazione o istanza, sarà inserito nel fascicolo telematico a cura del professionista incaricato della singola procedura il quale riferirà per iscritto anche sulla attuazione di tale provvedimento.
Si comunichi
Massa, 15.04.2020