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COVID - 19 / ESECUZIONI IMMOBILIARI: IL NUOVO PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI MASSA A SEGUITO DEL D.L. n. 23 del 8 Aprile 2020

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TRIBUNALE DI MASSA
SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI
14 aprile 2020
Ai Signori Custodi e Professionisti delegati
Alle società gestori delle vendite telematiche: - EDICOM SRL-
Agli ordini professionali:
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara
Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa-Carrara
Ordine degli ingegneri di Massa-Carrara
Ordine degli architetti di Massa-Carrara
Collegio dei geometri di Massa-Carrrara

Il Giudice delle esecuzioni

ad integrazione delle istruzioni già diramate con provvedimento del 10/03/2020 e provvedimento del 19/03/2020;
visto il D.L. n. 23 dell'8/04/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94/2020, che ha disposto la proroga della sospensione dei termini fino all'Il/05/2020 e il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva all'Il/05/2020; 

così dispone

A) sono revocati tutti gli esperirnenti d'asta fissati fino al 30.06.2020;

B) sono rinviate d'ufficio a cura del professionista delegato le udienze di approvazione del riparto fissate fino all'Il.05.2020.

Dopo il periodo di sospensione fissato fino all'Il/05/2020 le udienze di approvazione del riparto, ai sensi dell'art. 83 lett. h del DL n. 18/2020 saranno svolte mediante lo scambio telematico di note scritte, a tale fine il professionista delegato: comunicherà il progetto di distribuzione a mezzo pec a tutti i creditori e al difensore del debitore (qualora vi sia) avvisandoli che eventuali contestazioni o osservazioni dovranno essere a lui trasmesse a mezzo pec entro una data da egli indicata e comunque successiva di almeno 10 giorni, avvisandoli inoltre che la mancata contestazione importerà ai sensi dell'art. 597 c.p.c. l'approvazione del progetto; effettuerà la notifica in cancelleria al debitore non costituito (ai sensi dell'art. 492 c. 2 c.p.c.) del progetto di distribuzione, avvisandolo che eventuali contestazioni dovranno essere proposte entro la medesima data e ciò mediante comunicazione scritta inviata anche a mezzo pec o e.mail e indirizzata ad esso; qualora il debitore abbia effettuato la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario (ma non sia assistito da un difensore), letto l'art. 151 c.p.c.,  la notifica, se la parte esecutata è munita di indirizzo pec, è autorizzata con tale modalità da eseguirsi direttamente da parte del delegato, qualora non sia percorribile tale soluzione, si raccomanda al delegato, ogniqualvolta conservi un contatto con la parte esecutata, di fornirle comunicazione del progetto e delle modalità di approvazione con ogni mezzo che consenta in concreto l'informazione (ad es. via telefono o via mail), procurando di ottenerne una conferma per iscritto (es. copia della dichiarazione di ricezione trasmessa via mail), il delegato avrà cura di depositare nel fascicolo telematico la prova della comunicazione inviata e della dichiarazione di conferma ricevuta; il delegato rimetterà quindi gli atti al Giudice dell'esecuzione ai fini della dichiarazione di esecutività del piano di riparto. Qualora insorgano contestazioni il delegato non approverà il piano e rimetterà gli atti al Giudice dell'esecuzione.
Il Giudice dell'esecuzione si riserva di rivedere le suddette indicazioni operative, all'esito dell'approvazione delle Linee Guida Generali da parte del Capo dell'Ufficio.

I punti C), D), E), F) del provvedimento del 10/03/2020 sono conferrnati.

In particolare con riferirnento al punto E) si precisa che i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Pertanto, non è necessario presentare istanza di proroga, stante il suddetto differimento  dell'udienza ex art. 569 c.p.c. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.
	
G) Attività di liberazione
La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione. Pertanto:
sono sospese tutte le attività di liberazione — anche in corso — sino alla data del 30/06/2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art.103, 6 0 co., d.l. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni di seguito elencate: i) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); ii) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In tali casi il delegato dovrà previamente ségnalare l'urgenza a al Giudice dell'esecuzione utilizzando l'apposito avviso previsto nel redattore (campanella) ;
per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, anche prima del 30/06/2020 il custode invierà giudice dell'esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonchè altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà
sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari

Decreti di trasferirnento ex art. 586 c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione continuerà ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l'allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.
La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.
Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati limitando al massimo l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

Infine si precisa che in applicazione del D.L. n. 23 dell'8/04/2020 che ha disposto la proroga della sospensione dei termini fino all'Il/05/2020 e il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva all'i 1/05/2020 tutti i termini processuali devono intendersi sospesi sino alla data supra indicata e dunque anche il termine di cui all'art. 495 c. 5 c.p.c. e del versamento del saldo prezzo.

Il presente provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure pendenti innanzi al Tribunale di Massa è sarà allegato in copia alla prossima relazione periodica del custode e del professionista delegato.
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